(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale: «1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonche' nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese gia' insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. 2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per: a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese; b) l'elevato positivo impatto occupazionale; c) l'aumento della capacita' competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; d) l'innovazione tecnologica; e) la sostenibilita' ambientale, sociale ed economico-finanziaria; f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali; g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company. 3. Nell'ambito dei contratti puo' essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'art. 84. 3-bis. In sede di prima applicazione, per le finalita' di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016. 4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti. 4-bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). 4-ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui e' stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.»; Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 14 giugno 2017, n. 1084 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie L 156 del 20 giugno 2017; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2017, n. 1290; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione; Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI