(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  n.  3  di  data   20   febbraio   2015
(Rilancimpresa  FVG  -  Riforma  delle   politiche   industriali)   e
successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale 3/2015
ai sensi del quale: 
    «1. La Regione promuove la  stipula  di  contratti  regionali  di
insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi
o  ricadenti  nelle  aree  dei  distretti  industriali,  nonche'  nel
territorio del Comune di Cividale del Friuli, di  seguito  contratti,
prioritariamente rivolti a imprese di media  dimensione,  aventi  per
oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi
di riconversione produttiva di imprese gia' insediate, in  ogni  caso
aventi significativi positivi effetti occupazionali. 
    2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per: 
  a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese; 
      b) l'elevato positivo impatto occupazionale; 
      c) l'aumento della capacita' competitiva delle imprese e  delle
filiere di interesse regionale,  anche  con  riferimento  ai  mercati
esteri; 
      d) l'innovazione tecnologica; 
      e)     la     sostenibilita'     ambientale,     sociale     ed
economico-finanziaria; 
      f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali; 
      g) il miglioramento degli  standard  di  efficienza  energetica
conseguito mediante investimenti  realizzati  in  proprio  o  tramite
Energy Service Company. 
    3. Nell'ambito dei contratti puo' essere prevista la  concessione
di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa  europea
in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti
previsti, oltre all'incentivo previsto dall'art. 84. 
    3-bis. In sede di prima applicazione, per le finalita' di cui  al
comma 3, sono ammissibili le spese sostenute  anche  antecedentemente
alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30
giugno 2016. 
  4.  Con  regolamento  regionale  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al
comma 3 e per la stipula dei contratti. 
    4-bis. In ordine agli interventi di cui al  comma  2  esprime  il
proprio parere il Comitato di cui all'art. 15 della  legge  regionale
10  novembre  2005,  n.  26  (Disciplina  generale  in   materia   di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). 
    4-ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di
cui al titolo V, capo II, i contratti di  cui  al  presente  articolo
sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza  dei
Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999,  n.
3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, art. 27 e art. 18,  che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; 
  Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con  cui  e'
stato emanato il «Regolamento concernente i criteri  e  le  modalita'
per la concessione e l'erogazione di contributi in conto  capitale  a
parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2  della
legge regionale 20 febbraio 2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma
delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali
di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge  regionale
3/2015.»; 
  Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 14 giugno 2017,  n.
1084 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie L 156  del  20  giugno
2017; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al   regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   e
l'erogazione di contributi in conto  capitale  a  parziale  copertura
degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale  20
febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma  delle  politiche
industriali),  e  per  la   stipula   di   contratti   regionali   di
insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma  4  della  legge  regionale
3/2015, emanato con decreto del Presidente della  Regione  18  aprile
2017, n. 82» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2017,
n. 1290; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   Regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   e
l'erogazione di contributi in conto  capitale  a  parziale  copertura
degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale  20
febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma  delle  politiche
industriali),  e  per  la   stipula   di   contratti   regionali   di
insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma  4  della  legge  regionale
3/2015, emanato con decreto del Presidente della  Regione  18  aprile
2017, n. 82», nel testo allegato che costituisce parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione; 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI